La Costituzione compie 70 anni: l’Assemblea Costituente la approvò il 22 dicembre 1947; il Capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola, la promulgò il 27 dicembre; l’1 gennaio 1948 fu pubblicata sul numero 298 della Gazzetta Ufficiale, entrando il vigore il medesimo giorno.

Il primo gennaio 2018, la Costituzione italiana compie settanta anni. Come per tutte le ricorrenze, incombe il rischio della retorica celebrativa. È una prospettiva alla quale vorrei sottrarmi scavando nelle pieghe di circostanze, episodi, fatti, come dire minori o, comunque, pressoché ignoti e dimenticati che meritano di essere conosciuti. È il caso, per esempio, del contributo dei Pugliesi alla c.d. Commissione dei 75 che predispose il testo che l’Assemblea costituente nella sua composizione plenaria avrebbe successivamente votato. Parliamo di figure del calibro di Giuseppe Di Vittorio, Aldo Moro e Giuseppe Codacci Pisanelli.

Di Vittorio, nell’ambito della terza sottocommissione, difese energicamente l’affermazione del diritto di sciopero, del diritto di associazione e ordinamento sindacale, del diritto all’assistenza. Importante il suo sostegno alla formula dell’art. 1. In una sequenza di interventi del 10  settembre 1946, affermò che «la Costituzione, prendendo la situazione attuale come punto di  partenza, deve sforzarsi di indicare una prospettiva storica, e quindi deve tener aperta la via al progresso legislativo». È in questa ottica che bisogna superare la preoccupazione che «lo Stato non possa, nel momento attuale, assicurare il lavoro a tutti i cittadini» ed emerge il «valore dell’affermazione … che lo Stato e la società nazionale devono essere organizzati in modo tale da determinare concretamente le condizioni che assicurino il diritto al lavoro di tutti i cittadini».

Più controverso il ruolo di Codacci Pisanelli, che, declinando un approccio piuttosto conservatore, (per esempio) si espresse contro la previsione del diritto sciopero e l’ingresso delle donne in magistratura (cui imputava un difetto di quella resistenza fisica necessaria per sostenere udienze che si protraggono per ore ed ore!). Per contro, come ha ricordato di recente Giannicola Sinisi[1], Codacci Pisanelli ebbe un ruolo decisivo nella scrittura della disciplina del decreto legge, tracciando una vera e propria «guida contro gli abusi del sistema», cui l’esperienza repubblicana avrebbe dato ragione, e propose una conformazione del bicameralismo che la Commissione e l’Assemblea non accolsero ma conserva una «formidabile attualità». Codacci Pisanelli sosteneva un sistema bicamerale nel quale uno dei due rami del Parlamento fosse eletto «su un principio di rappresentanza di categorie sociali ed interessi, essendo convinto della multipolarità di una società complessa»[2].

Il ruolo di Aldo Moro costituente è così articolato, così intenso e diffuso che nello spazio di questo intervento è impossibile anche solo una sintesi. È una materia, del resto, che giuristi, politologi, storici (ecc.) hanno già esplorato con numerose riflessioni e ricerche. A queste fonti potrà attingere chi vorrà approfondire il pensiero dello statista democristiano. Mi limito ad una citazione che riguarda una questione pugliese, quasi un aneddoto[3]. Era accaduto che, il 1°febbraio 1947, la Commissione del 75 aveva approvato un ordine del giorno con il quale si stabiliva la sospensione di ogni decisione in ordine alla istituzione di nuove regioni oltre quelle storiche. Tramontavano così le ambizioni della Regione Salento, di cui proprio Codacci Pisanelli era uno dei più tenaci sostenitori. Possiamo intuire che la protesta fu veemente. Gli rispose, tra gli altri, Aldo Moro (anche Egli – com’è noto – figlio della stessa terra): «Noi non intendiamo, con questa votazione, precludere la possibilità che in avvenire, ad opera delle Assemblee legislative, dopo studi seri ed attenti della realtà economica, politica, geografica, sociale delle regioni interessate, dopo più attenta e più seria consultazione delle popolazioni interessate, si giunga ad un diverso assetto delle circoscrizioni regionali. Ma se volessimo anticipare questo momento, mentre siamo sollecitati dall’urgenza di terminare i nostri lavori, noi correremmo il rischio di non creare un serio assetto regionale in Italia determinando piuttosto delle circoscrizioni le quali obbediscano a criteri di opportunità contingente».

[1] La puglia all’Assemblea Costituente. Giuseppe Codacci Pisanelli, in www.myrrha.it (6).

[2] Cfr. Giannicola Sinisi, cit..

[3] Cfr. Francesco Gabriele, Il percorso statutario della Regione Puglia. Profili storico-istituzionali, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, a cura di Giuseppe Campanelli – Michele Carducci – Isabella Loiodice – Vincenzo Tondi Della Mura, Giappichelli, Torino, 2016, p. 4.