«Se noi riconosciamo, pensavo, che errare è dell’uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia»: L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal

 

Sarebbe buona “creanza” introdurre una riflessione (per quanto breve) sulla quale incombe un titolo così ambizioso con qualche excusatio non petita, volta a circoscrivere l’oggetto e, in ogni caso, a denunciare l’assoluta inidoneità dello scrittore ad affrontare l’argomento.

Sono orpelli retorici ai quali intendo sottrarmi.

Eviterò, quindi, di professare i miei limiti (quis ut deus ?); non fornirò alcuna indicazione definitoria e (soprattutto) di carattere metodologico per la semplice ragione che ogni parola spesa sul tema della verità, qualunque significato si attribuisca o si neghi al lemma, non solo non è affatto risolutiva, ma, peggio, rischia di non essere nemmeno chiarificatrice. La polisemanticità del termine, la vertiginosa estensione del concetto, le tante accezioni, gli innumerevoli significati, gli svariati campi di applicazione (ecc.), al contrario, alimentano una sequenza di frattali, ovvero, fuor di metafora, impongono di precisare ogni precisazione, e così via all’infinito, costringendo l’autore in un vicolo cieco: una precisazione senza precisazioni sarebbe fuorviante e quindi disnomica ma non migliore sarebbe il risultato delle precisazioni a cascata pur necessarie per chiarire il significato di ciascuna proposizione. Non oso l’impresa, anche in relazione al non meno problematico accostamento tra la verità e il processo, pur consapevole che così rischio l’ingenuità in senso husserliano posto che mi lascerò assorbire dall’oggetto della riflessione, ignorando, almeno in parte, lo statuto della sua oggettività (E.Lévinas, étique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, trad. it. di M. Pastrello, Troina, Città aperta edizioni, 2007, p. 63).

Assumo, senz’altro, il termine “verità” in due accezioni: verità “del” processo è la verità del “giudicato” (ovvero della sentenza irrevocabile fintantoché non sia revocata); la verità “nel” processo penale (in particolare) inteso in senso lato, comprensivo anche della fase comunemente indicata come procedimentale, è la “verità” delle prove e dei (più o meno) corrispondenti atti di indagine.

L’affermazione che la verità “del” processo è il prodotto costituito dal giudizio consacrato mediante l’irrevocabilità della decisione deve confrontarsi con il postulato secondo cui veritas, non auctoritas facit iudicium. «La giustizia non è giustizia se non si adagia sulla verità vera», come sentenzia il “sommo” Carrara  (F. Carrara, Lineamenti di pratica legislativa (1874), edizione a cura di A. Cadoppi, Bologna, il Mulino, 2007, p. 365).

Quid est vera veritas ? In realtà, dovrei ripetere anche (e soprattutto) per questa domanda la premessa del precedente paragrafo. Non intendo, quindi, e in ogni caso non so rispondere alla parafrasi dell’interrogativo pilatesco che scaturisce dall’enunciato del celebre penalista toscano; penso soltanto che la sua affermazione non esprima, come l’iterazione potrebbe indurre a pensare, una roboante fiducia nella verità “nel”/“del” processo; piuttosto è consapevolezza del limite, delle deficienze, della “povertà” che caratterizzano entrambe; è lucida percezione che il concetto di verità processuale, deducibile dalla Costituzione, non è quello di «una verità sostanziale, assoluta, materiale», bensì quello di «una verità formale, debole, relativa perché umana, “che non pretende di essere la verità”» Penso, in altri termini, che la rivendicazione della verità vera sgorghi dal disincanto, dalla definitiva, dolorosa, angosciante comprensione di un problema drammatico che suscita smarrimento sul piano sentimentale e intellettuale.

La rivendicazione della verità vera, dunque, è un ammonimento diretto al giudice perché stia in guardia nei confronti dell’errore, perché protegga l’imputato dal rischio dell’errore, perché curi la verità “nel” processo, mediante la scrupolosa (e intransigente) osservanza del c.d. principio di indifferenza, secondo cui dove – anche alla stregua di canoni come l’oltre il ragionevole dubbio, l’onus probandi a carico dell’accusa e  in dubio pro reo – la verità nel processo non è verità vera, l’imputato dovrà essere assolto; in altri termini, se le prove non offrono al giudice la certezza che la verità nel processo decreta la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, la verità del processo sarà l’assoluzione. La verità vera regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è behind any reasonable doubt la verità nel processo può condurre solo all’assoluzione. Se la verità vera (oltre ogni ragionevole dubbio) nel processo è la colpevolezza dell’imputato, la verità vera del processo sarà la colpevolezza (salvo che ricorrano le condizioni per una declaratoria di non punibilità); se la verità vera del processo è l’innocenza dell’imputato, la verità vera del processo sarà l’assoluzione, esito al quale perverrà il giudizio anche nel caso in cui nel processo non è stata raggiunta una verità vera.

Verità nel processo e verità del processo, pertanto, devono corrispondere, non possono non corrispondere integralmente, solo nel caso in cui l’imputato sia dichiarato colpevole; altrimenti la corrispondenza sarà solo eventuale. Il postulato carrariano che «la giustizia non è giustizia se non si adagia sulla verità vera» vale solo a favore del reo, perché «c’è qualcosa di intimamente immorale nel condannare un uomo dicendo a sé stessi: credo che ci sia una possibilità su venti che questo imputato sia innocente, ma nell’interesse pubblico – nonché della mia stessa  sicurezza – sono disposto a correre il rischio di sacrificare erroneamente costui in un caso su venti» (L.H. Tribe, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, in Harward Law Review, 1971 (84), p. 1372). Quando si assolve, invece, la giustizia è giusta anche se la verità dell’innocenza non è una verità vera. Azzardo dunque la (pre)conclusione che, alla stregua delle indicazioni costituzionali sul processo penale, il modello di logica del processo non è unitario. La logica della colpevolezza non è fuzzy. Non si “condanna” per approssimazione; fuzzy invece può essere l’assoluzione. La colpevolezza si può fondare solo su proposizioni sicuramente vere (e sempre che siano certamente non vere le proposizioni difensive); l’assoluzione, invece, può fondarsi sia sulla fuzzines delle proposizioni accusatorie (o difensive) sia sulla verità vera dell’innocenza.