Con un nuovo voto di fiducia, mercoledì 11 maggio, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge sulle unioni civili e le coppie di fatto. Il punto.

L’Italia era uno dei pochi Paesi europei che non avevano ancora legiferato in materia. Niente obbligo di fedeltà e niente stepchild adoption, che era già stata stralciata nel voto del Senato a febbraio scorso. Sì, invece, ai diritti civili delle coppie omosessuali. Ma proviamo a capire un po’ più da vicino cosa prevede la legge.

Unioni civili

Le coppie omossessuali che scelgono l’unione civile avranno diritto a:

  • portare lo stesso cognome, scegliendolo tra uno dei due partner;
  • vivere in comunione dei beni, salva diversa ed espressa decisione;
  • godere della reversibilità della pensione, in caso di morte del coniuge;
  • godere de gli altri diritti sin qui tipici del matrimonio quali, ad esempio, quelli contemplati nei contratti di lavoro;
  • ereditare i beni del partner;
  • non c’è il diritto all’adozione, ma, come è noto, la giurisprudenza già opera in senso favorevole all’adozione del figliastro, in forza da quanto previsto dal D.Lgs 154/2013 (equiparazione dei figli nati fuori del matrimonio con quelli nati nel matrimonio) e dell’art.252 del Codice Civile (relativo all’inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore)

Le stesse coppie hanno altresì il dovere di:

  • osservare l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale sia in via ordinaria, sia nei casi di carcerazione, malattia, ricovero, morte;
  • stabilire il domicilio in cui coabitare;
  • prestare gli alimenti al coniuge.

Costituisce impedimento a contrarre un’unione civile ciascuna delle seguenti circostanze:

  • precedente vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione per infermità di mente;
  • rapporti di affinità o parentela;
  • condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

L’unione civile, ancorché formalizzata, è nulla in presenza di vizi del consenso analoghi a quelli che rendono nullo un matrimonio; inoltre, si scioglie nei casi già contemplati dalla legge sul divorzio e comunque tre mesi dopo che almeno uno dei due conviventi  ha comunicato all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento.

In caso di matrimonio, quando interviene la rettificazione di sesso di uno dei due coniugi il matrimonio si scioglie, salvo diversa ed espressa volontà dei due diretti interessati che possono così accedere automaticamente ad una unione civile.

Infine, il Governo ha sei mesi a partire dall’approvazione definitiva della legge per emettere un decreto legislativo che regoli lo status civile delle coppie che, in varie forme, si sono già unite in Paesi esteri.

Convivenze di fatto

L’opinione pubblica non è stata forse adeguatamente informata del fatto che la legge norma anche i “conviventi di fatto” uniti “stabilmente da legami affettivi di coppia”, siano essi eterosessuali o omosessuali. Agli stessi la legge riconosce i medesimi di assistenza del coniuge nel caso di carcerazione, malattia, ricovero e morte.

In particolare, se muore il convivente proprietario della casa dove ambedue dimoravano, il convivente supersiste mantiene il diritto di continuare a viverci per un minimo di due e un massimo di cinque anni. Se poi il convivente morto era il titolare del contratto di affitto, il superstite ha diritto a succedergli.

Anche ai conviventi è riconosciuto il diritto a sottoscrivere un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali. Se la convivenza ha termine, il convivente bisognoso può chiedere e ottenere gli alimenti.

La convivenza di fatto decade con la morte di uno dei due conviventi o se uno due si sposa o instaura una unione civile. Si scioglie anche sia per comune accordo delle parti che per recesso unilaterale.

I prossimi passi

Un decreto della Presidenza del Consiglio dovrà fornire, entro 30 giorni, delle norme transitorie.

I decreti attuativi saranno, invece, a cura del Ministro della Giustizia, di intesa con i Ministri dell’Interno e degli Esteri. Dovranno contemplare istruzioni per gli ufficiali dell’anagrafe e dovranno essere formulati entro sei mesi. Trascorso questo termine, le Camere avranno due mesi per approvarli, al termine dei quali, se le Camere saranno inadempienti, la legge assumerà comunque piena operatività.