In tempi in cui il dibattito sulla Cirinnà ha richiamato l’attenzione su unioni civili e famiglia, può essere utile focalizzare l’attuale status giuridico e le caratteristiche che il legislatore prescrive perché una famiglia possa dirsi legittima.

In tempi in cui il dibattito sulla Cirinnà ha richiamato l’attenzione su unioni civili e famiglia, può essere utile focalizzare l’attuale status giuridico e le caratteristiche che il legislatore prescrive perché una famiglia possa dirsi legittima.

Quando una famiglia si definisce legittima

La famiglia legittima è costituita solennemente col matrimonio. Esso impegna giuridicamente i coniugi contraenti e comporta una serie di diritti e doveri reciproci. Per questo, stante l’art. 29 della Costituzione, il matrimonio gode di una dignità differente e di ordine superiore nei confronti delle unioni di fatto. La famiglia si caratterizza per stabilità di rapporto e fedeltà reciproca che gli sposi, davanti alla società civile e alla legge, si impegnano a mantenere. Il nostro attuale ordinamento definisce la famiglia come “società naturale”. Questo significa che le viene riconosciuto un valore originario, che lo Stato ne riconosce i diritti, che è autonoma (e dunque non subordinabile a regolazioni legislative salvo in caso di necessità per la tutela dei figli e a fronte di incapacità dei genitori).

 

Agevolazioni

Le leggi tutelano la famiglia legittima con un doppio ordine di interventi: uno in positivo, l’altro in negativo. Per quanto concerne il primo aspetto, lo Stato prevede agevolazioni economiche sia per la formazione della famiglia che per l’adempimento dei suo compiti, specie per le famiglie numerose: si pensi a misure come agevolazioni fiscali o alla riduzione dell’imposta di successione in linea ereditaria. In “negativo”, vi sono ad esempio dei limiti che riguardano i figli nati al di fuori della famiglia: per esservi inseriti, è necessario il consenso del coniuge e dei figli nati nel matrimonio, a condizione che abbiano almeno sedici anni e vivano ancora con i genitori, fatte salve le modifiche di cui scriveremo a breve.

 

Diritti e doveri dei coniugi

Formare una famiglia legittima è una facoltà che comporta diritti e, in modo corrispondente, dei doveri. I coniugi sono tenuti al rispetto in linea di diritto e di fatto del principio di uguaglianza morale e giuridica degli stessi. Tra i loro obblighi ricordiamo: concordare l’indirizzo della vita famigliare e fissare la residenza della famiglia, assistere moralmente e materialmente l’altro coniuge e i figli, collaborare nell’interesse della famiglia (di comune concorso e in relazione alle proprie capacità), osservare il dovere reciproco di coabitazione e l’obbligo di fedeltà.

 

Evoluzione del diritto di famiglia

Il diritto di famiglia, come ogni altro ordinamento positivo, non è ibernato, ma in continua evoluzione, stante la necessità del legislatore di seguire il cammino della realtà sociale. È noto che la Legge del 19 maggio 1975, n. 151 ha riformato il diritto di famiglia, introducendo sostanziali novità così riassumibili: innalzamento dell’età per contrarre matrimonio; introduzione della parità dei diritti e dei doveri dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli; rilevanti modificazioni delle cause di invalidità delle nozze; introduzione della comunione legale ai fini del regime patrimoniale tra i coniugi e possibilità, previo espresso accordo, di avvalersi del regime di separazione dei beni; divieto di costituire beni in dote; riconoscibilità dei figli naturali nati in costanza di matrimonio; attribuzione dell’azione di disconoscimento della paternità anche alla madre e al figlio. Nondimeno, proprio perché il diritto progredisce, con il D.Lgs 154/2013 è stata introdotta una importantissima novità: l’equiparazione dei figli nati fuori del matrimonio con i figli nati nel matrimonio. In altri termini, si pone fine alla distinzione tra figli di “serie A” e figli di “serie B”. Questo significa anche che la responsabilità genitoriale si applica in egual misura e con egual rigore sia che i figli siano nati nel matrimonio, sia che siano nati al di fuori di esso: vale per i genitori quanto per i figli. Conseguentemente, a far data dal 7 febbraio 2014, l’art.252 del Codice Civile parla di “affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore”. Questo implica che il Giudice, in caso di disaccordo del coniuge e/o dei figli conviventi, ha il potere di definire gli obblighi a cui, nell’interesse del minore, ciascuno dovrà attenersi.

 

Separazione e divorzio

Quando non vi sono più le condizioni per una convivenza legittima o quando il bene dei figli è a rischio, i coniugi possono chiedere la separazione giudiziale o quella consensuale. Essa comporta il venir meno di molti degli obblighi del matrimonio (coabitazione, fedeltà, assistenza reciproca), ma non quello di collaborazione, in particolar modo per quanto concerne i doveri verso i figli. La cessazione definitiva e integrale degli effetti del matrimonio si ha solo in due casi: la morte del coniuge o il divorzio. La prima implica che il coniuge superstite si avvalga della facoltà di succedere, del diritto alla pensione di reversibilità, del diritto alla conservazione (da parte della vedova) del cognome del marito. Il divorzio pone invece fine in modo definitivo alla famiglia legittima, per questo restituisce a ciascuno dei coniugi la facoltà di contrarre nuove nozze e di formare così una nuova famiglia legittima.

In sintesi

Possiamo così riassumere le caratteristiche essenziali di una famiglia legittima:

  • si fonda sul matrimonio;
  • ha come presupposto certezza e stabilità del rapporto;
  • comporta la serietà del rapporto, definita da un atto solenne;
  • implica l’assunzione di uguali diritti e doveri dei due coniugi;
  • prevede, salvo espresso e diverso accordo, la comunione dei beni quale regime patrimoniale della coppia;
  • esige l’assunzione dei doveri nei confronti dei figli, siano essi nati nel o al di fuori del matrimonio;
  • cessa esclusivamente con la morte di uno dei coniugi o mediante il divorzio.