Sono ormai definitive le motivazioni della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Trani, nei confronti dell’agenzia Standard & Poor’s e di sei “esponenti” – fra area manageriale ed area analitica – accusati di manipolazione del mercato a danno dello Stato italiano. Ecco come è andata a finire
di Davide Polizzano
Il procedimento penale, iniziato nel 2012 e conclusosi con la pubblicazione delle motivazioni lo scorso 27 Novembre, fu intrapreso dalla procura di Trani con l’intento di smascherare un disegno criminoso atto a destabilizzare l’economia italiana, attuato tramite l’elaborazione da parte dell’agenzia di una serie di valutazioni negative del debito pubblica italiano, che per tempistiche e modalità di pubblicazione, avrebbero compromesso il corretto funzionamento dei mercati finanziari. All’acuto e meticoloso modus operandi del P.M. procedente dott. Michele Ruggero, si è opposto il parere del collegio giudicante composto dai dott.ri Giulia Pavese (presidente), Lorenzo Gadaleta e Raffaele Morelli, che non ha ravvisato nei fatti così, come riscostruiti in aula, l’intento criminoso contestato.
Queste conclusioni non devono ingannare. Non si è trattato di “una bolla di sapone”.
In realtà le cose non stanno così. Lo stesso Tribunale scrive nelle motivazioni che “resta confermato il sospetto che tutti gli interventi di S&P nei confronti dell’Italia – dal taglio dell’outlook del 21 Maggio 2011 al doppio declassamento del 13 Gennaio 2012 – siano stati connotati da sicuro pregiudizio nei confronti dell’Italia […] perché adottati in arco temporale ristretto, con valutazioni diverse da quelle delle altre agenzie di rating e, peraltro, dopo che era stato risolto il rapporto contrattuale di S&P con l’Italia” ed ancora “rimane il dubbio sulla sussistenza del dolo, in capo agli imputati, posto che non è stato accertato se il riferimento sicuramente falso all’ammontare del debito netto bancario estero sia stato inserito […] per mera negligenza e quindi per colpa, o con la coscienza e volontà di diffondere al mercato una notizia falsa unitamente alla consapevolezza dell’idoneità di tale condotta a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari”.
Altresì sfavorevole per l’agenzia di rating è stata l’analisi del suo profilo organizzativo. L’organigramma della società si è rivelato di difficile comprensione, non chiara l’individuazione delle sfere di competenza fra le varie aree di gestione. Nondimeno l’insussistenza del c.d. “reato presupposto” (ovvero la condotta imputabile alla persona fisica) comporta, secondo l’impostazione della legge italiana, la non punibilità (penale) per colpa d’organizzazione della persona giuridica.
Interessante è stata la reazione dei mezzi di informazione nei confronti di questo processo. Il fil rouge di tutta la copertura mediatica della vicenda è stato ispirato ad un forte criticismo nei confronti della “piccola procura” di Trani. Dalla supposta incompetenza in materia di reati finanziari rispetto a quella di Milano, sino alle allusioni ad una sorta di mania di protagonismo da parte delle procure “minori”, Davide contro Golia. In realtà Trani ha dimostrato rigore nell’applicazione del diritto e di possedere al suo attivo personale caratterizzato da grande professionalità e serietà (degno di nota l’ammirabile senso del dovere ed il patriottismo del dott. Ruggiero). Ancora una volta, come spesso accade, i fatti sembrano essere stati analizzati con superficialità, quella superficialità che oggi troppo spesso in ogni aspetto della quotidianità porta al verificarsi di situazioni altrimenti evitabili.