Usciti dal paternalismo non entriamo nel menefreghismo

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 34643 del 2020 si è pronunciata su un caso di violazione di obblighi di assistenza familiare, e in questo suo pronunciamento ha qualificato giuridicamente le peculiari conseguenze che si possono configurare in determinate ipotesi.

Il padre che non si fa vivo con il proprio figlio, anche se avuto al di fuori di un matrimonio, omette la obbligatoria assistenza familiare, e questo fatto è stato inquadrato anche come delitto ai sensi dell’art. 570 del codice penale italiano. L’art. 570 infatti sancisce che chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla c.d. morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno, o con la multa da 103 a 1032 euro.

L’espressione sull’ordine e sulla morale delle famiglie, invero, ha fatto molto riflettere con diverse sensibilità e con diverse reazioni critiche i vari orientamenti di dottrina penalistica e costituzionalistica.

Interpretando in un’ottica pluralistico-costituzionale questi elementi a maglie larghe nonché evolutive, presenti nella fattispecie penale sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare, occorre soffermarsi sulla espressione utilizzata al plurale: “famiglie”. Questo uso del plurale da parte del legislatore può essere inteso, nella presente post-contemporaneità in corso, come una deassolutizzazione della monolitica famiglia astratta tipica della tradizione paternalista e unidirezionalista. L’uso del plurale può anche – più specificamente – richiamarsi a tutte le concrete ed eventuali situazioni che si presentano nelle dinamiche sociali della genitorialità, e non solo.

Così la conoscenza del fatto di esser diventato padre, anche al di fuori del matrimonio, fa scattare l’obbligo di non scappare (per dirla in breve), e determina l’obbligo di rilevanza costituzionale di assistere, sostenere e mantenere la prole. Il padre non potrebbe eccepire che non sussiste lo stato di bisogno materiale-economico nella sfera patrimoniale della madre e del figlio. Lo stato di bisogno sarebbe da intendersi “in re ipsa” di fronte alla minore età del minore.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso giudiziario di legittimità instaurato dal padre non congiunto che pretendeva le proprie ragioni sul piano dello stretto diritto, ha quindi chiarito alcuni profili giuridici del diritto di famiglia e della stessa “humanitas”, in fin dei conti, di rilevanza intergiversabilmente costituzionale.

È importante ricordare che in questa società ad “amore” liquido devono almeno essere intesi come solidi alcuni valori.

Usciti dalla dittatura del paternalismo, vediamo di non entrare nella dittatoriale anarchia del menefreghismo.


Articolo precedentePer una indignazione che non si rassegna
Articolo successivoI “Cocci di bottiglia” di Benedetto Ghielmi
Luigi Trisolino, nato l’11 ottobre 1989 in Puglia, è giurista e giornalista, saggista e poeta, vive a Roma dove lavora a tempo indeterminato come specialista legale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Dipartimento per le riforme istituzionali. È avvocato, dottore di ricerca in “Discipline giuridiche storico-filosofiche, sovranazionali, internazionali e comparate”, più volte cultore di materie giuridiche e politologiche, è scrittore e ha pubblicato articoli, saggi, monografie, romanzistica, poesie. Ha lavorato presso l’ufficio Affari generali, organizzazione e metodo dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso la direzione amministrativa del Comune di Firenze, presso università, licei, studi legali, testate giornalistiche e case editrici. Appassionato di politica, difende le libertà e i diritti fondamentali delle persone, nonché il rispetto dei doveri inderogabili, con un attivismo indipendente e diplomatico, ponendo sempre al centro di ogni battaglia o dossier la cura per gli aspetti socioculturali e produttivi dell’esistere.

1 COMMENTO

Comments are closed.