
TRA DIMENSIONE GIURIDICA E DIMENSIONE PASTORALE
Intervista al Presidente dell’Ascai Mons. Erasmo Napolitano
di Emanuele Tupputi
Brevi note storiche dell’ASCAI
L’Associazione canonistica italiana (ASCAI) è nata negli anni successivi al concilio Vaticano II, in concomitanza con l’annunciata revisione del Codex iuris canonici piano-benedettino. Nel corso dei lavori di un congresso canonistico-pastorale promosso dalla fondazione Monitor Ecclesiasticus, editrice di un’antica testata canonistica, nel settembre del 1969 a Napoli fu costituita l’Associazione canonistica (ASCA), il cui statuto fu approvato con decreto del cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli. Il fatto fu rilevante perché anticipava un protagonismo dei fedeli, che sarebbe stato codificato successivamente nel nuovo Codex, e perché assegnava all’Associazione canonistica delle finalità promozionali che sarebbero ridondate a tutto vantaggio della scienza canonistica, come il tempo avrebbe provato. Promulgato il Codex iuris canonici da Giovanni Paolo II nel 1983, fu modificata la denominazione in Associazione canonistica italiana e fu aggiornato lo statuto nel settembre 1984, presentato alla Conferenza Episcopale Italiana per l’approvazione, in conformità alla nuova legislazione sulle associazioni. Con decreto del cardinale Ugo Poletti, presidente della CEI, lo statuto fu approvato il 18 giugno 1987 e l’Associazione ebbe il conseguente riconoscimento di associazione privata di fedeli, ai sensi dei cann. 321-326. Successivamente, il 12 aprile 2012 con decreto del cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, veniva approvato un nuovo statuto che modificava e sostituiva quelloprecedente.
Nella magnifica cornice della Sala dei Cento Giorni del Palazzo della Cancelleria, a Roma, durante 55° Congresso dell’Associazione Canonistica Italiana (8-11/09/2025) il 10 settembre si è svolto il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione e la nomina del Presidente nella persona di Mons. Erasmo Napolitano a cui abbiamo rivolto alcune domande, per questo prestigioso incarico che lo vedrà impegnato per un triennio insieme al Consiglio direttivo. Ringraziamo Mons. Napolitano per la sua cordialità e professionalità.
Mons. Erasmo Napolitano, lei dal 10 settembre 2025 è Presidente dell’ASCAI, la quale ha come ambiti di interesse quelle particolarmente inerenti il matrimonio, sia per quanto attiene alla celebrazione del sacramento, sia per tutto ciò che concerne le patologie dell’unione coniugale. Questo Suo importante incarico avviene in un contesto storico complesso e particolare, in un “cambiamento d’epoca” in cui i legami coniugali e familiari sono messi a dura prova. Quali sfide ha la Chiesa e quali sfide presenta il Suo compito in questo tempo storico-ecclesiale?
Secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto, la finalità dell’ASCAI non si limita, in realtà, solo all’ambito matrimoniale e processuale matrimoniale, ma a tutto quanto concerne la normativa canonica. Questi due aspetti richiedono un interesse e un impegno maggiore, essendo questa la prevalente attività dei Tribunali ecclesiastici, ma il Diritto Canonico non riguarda solo ciò che concerne i Tribunali Ecclesiastici, ma anche le Facoltà, le Curie, gli Ordini religiosi, ecc.
L’ASCAI, dalla sua fondazione, ha sempre proposto agli operatori del Diritto Canonico e ai cultori del Diritto canonico ed ecclesiastico tutti gli aspetti giuridici della vita della Chiesa. La nostra Associazione si inserisce, infatti, con le sue competenze specifiche nella vita stessa della Chiesa, soprattutto italiana, offrendo la propria collaborazione: le sfide della Chiesa – per quanto attiene l’ambito giuridico – sono le sfide dell’ASCAI.
Mons. Napolitano, come si pone l’ASCAI nei confronti dei cultori di diritto canonico e delle scienze affini nelle Università e Istituti Superiori ecclesiastici e civili? Quale il contributo fattivo che può offrire alle Chiese in Italia un’Associazione di esperti cosi illustre e sensibili a temi giuridici dalle ricadute anche pastorali?
L’ASCAI offre, anzitutto, la sua collaborazione mediante lo studio e la riflessione scientifica, non senza avanzare proposte concrete a coloro che hanno responsabilità decisionali e di governo. Tra l’Associazione e le Università civili, così come con gli Istituti ecclesiastici, c’è da sempre concreta collaborazione e operatività: nei nostri incontri o giornate di studio, così come durante i Congressi annuali, ciascuna tematica è trattata in maniera “completa”, ovvero, sia dal punto di vista canonico che civile, e questo rappresenta un aspetto importante e imprescindibile della nostra attività.
Mons. Erasmo, alla luce del suo servizio di operatore della giustizia di pastore, e come conferenziere: qual è la sua percezione del Vangelo della famiglia oggi? Qual è il ruolo del canonista, del parroco e della pastorale familiare di fronte alle situazioni di crisi coniugale o di fallimento matrimoniale?
In merito alla prima parte della domanda ho una percezione e cioè: credo che non viene annunciato il Vangelo del matrimonio e della famiglia. Nutro qualche perplessità anche circa i contenuti dei cosiddetti corsi di preparazione al matrimonio; a mio avviso, nella maggior parte dei casi, quello che manca è proprio l’annuncio del Vangelo della famiglia e dell’identità e dei compiti della famiglia cristiana. Ribadisco, senza voler offendere nessuno, si tratta di una mia personale percezione! Tuttavia, dalle statistiche e dai dati dei Tribunali ecclesiastici circa le nullità matrimoniali si nota, ormai con sempre più frequenza di trovarsi dinnanzi a fedeli che non sanno affrontare le paure e i dubbi in merito ad una scelta coniugale, vivendo rapporti spesso privi di dialogo e di scarso coinvolgimento emotivo ed avvolte di ingerenze dei contesti familiari. Cosi come ci sono diversi fedeli che hanno poca consapevolezza di ciò che significhi realmente il matrimonio. Nonostante ciò, bisogna impegnarsi maggiormente pastoralmente per una seria ed attenta preparazione, che fughi la “cultura del provvisorio” per alimentare una “pastorale del vincolo”, come si legge in Amoris laetitia, n. 211.
Circa la seconda parte della domanda, mi sembra che ci sia bisogno di favorire una maggiore sinergia e complementarietà tra la via charitatis e la via veritatis. Il parroco, ad esempio, benché il MIDI l’abbia proposto come una figura importante nella cura delle situazioni di fragilità matrimoniali, nella stragrande maggioranza dei casi, non è un canonista, o esperto di diritto canonico, e, pertanto, in situazioni particolari piuttosto che fornire informazioni errate o approssimative, a mio avviso, dovrebbe accogliere e accompagnare chi vive situazioni matrimoniali che comportano ferite e dolore, facendosi, eventualmente, coadiuvare da persone esperte di ciascun ambito specifico, non escluso quello giuridico-canonico (ad es. un servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati, ove presente, o un Patrono stabile dei Tribunali ecclesiastici o un avvocato canonista).
Professore Napolitano, il lavoro dei tribunali ecclesiastici negli ultimi anni è stato senza dubbio segnato dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI). Si può dire che sia già entrato nella vita ordinaria della Chiesa dopo 10 anni dalla sua pubblicazione (8 settembre 2025)?
Per quanto mi consta, posso dire «decisamente sì». Si può ormai affermare con serenità che con il MIDI Papa Francesco ha chiesto ai Pastori delle chiese locali di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale di padri, maestri e giudici e li ha chiamati a svolgere il ministero del servizio per la salvezza dei fedeli a loro affidati. Certamente, come ogni riforma necessita di miglioramenti che scaturiscono dall’applicazione delle norme.
Nelle Regole procedurali (RP), annesse al m.p. MIDI, negli artt. 2-5 si parla dell’indagine pregiudiziale o pastorale, e della redazione di un Vademecum per un adeguato svolgimento del servizio di consulenza. Cosa pensa di questo istituto canonico previsto dal Legislatore? Come è stato recepito questo nuovo istituto canonico dalla pubblicazione del MIDI?
È un ottimo istituto canonico, purtroppo non pienamente compreso e attuato ovunque; ma la sua importanza è indiscutibile. Il munus consulendi cosi come pensato dalla normativa ha una duplice finalità: spirituale/pastorale, in quanto chiamato ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati, e altresì tecnica per aiutare quei fedeli che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un eventuale processo di nullità matrimoniale. Nelle RP, poi, si evince che l’indagine pregiudiziale o pastorale, collaborando nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana, può divenire lo spazio ideale ove si può creare un’autentica convergenza tra la pastorale familiare ordinaria e la dimensione giuridica- canonica. Nel Sussidio applicativo della Rota Romana emerge che tale servizio costituisce “il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere” e viene identificato come un servizio giuridico-pastorale, un cammino di “accompagnamento” per aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma anche per verificare, nei casi concreti, la validità o meno del matrimonio. Ragion per cui reputo questo nuovo istituto canonico introdotto dal MIDI molto importante cosi come appare molto opportuno insistere anche nella formazione di coloro che possono svolgere questo delicato servizio cosi come per i parroci, con l’aiuto del Vescovo, offrire una buona formazione di base che li aiuti ad avere un certa attenzione e cura pastorale non solo nella preparazione al matrimonio, ma anche nel saper correttamente valutare la presenza di elementi specifici atti ad avviare un’eventuale preparazione remota e prossima della causa di nullità matrimoniale, avvalendosi se del caso anche di esperti in ambito canonistico per evitare consigli errati e superficiali. A tal riguardo mi permetto di evidenziare una positiva esperienza in Italia dell’operato e delle effetti giuridico-pastorali dell’indagine pregiudiziale o pastorale, a seguito della pubblicazione del MIDI, che è quella del “Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati” dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie che ha anche pubblicato un Vademecum e un Regolamento, in cui si offrono indicazioni operative su come istituire un indagine pregiudiziale o pastorale.
Mons. Napolitano, quale contributo può offrire il Codice di Diritto Canonico in questa stagione ecclesiale che vede lo stile sinodale al centro della missione della Chiesa?
Il Diritto Canonico prevede espressione di sinodalità nella Chiesa a tutti i livelli: Consiglio Presbiterale, Collegio dei Consultori, Consiglio pastorale diocesano e parrocchiale, Consiglio per gli affari economici diocesano e parrocchiale, il collegio dei Giudici nel prendere le decisioni, ecc. Bisogna che tutti questi organi funzionino bene. È necessario un maggior coinvolgimento anche da parte dei Vescovi nel “costruire” il contenuto delle decisioni che spettano, comunque, a loro. Il Codice di Diritto Canonico può aiutare concretamente a vivere lo stile sinodale nella Chiesa.

























