In concomitanza con la Giornata Internazionale della Nonviolenza, un approfondimento di ordine giuridico

In questi giorni abbiamo assistito ad un proliferare di atti di violenza rivolti prevalentemente contro le donne. A tal riguardo occorre una qualche precisazione sul rapporto che intercorre fra la violenza di genere ed il cosiddetto femminicidio.

La violenza contro le donne o violenza di genere, era già stata sanzionata dalla Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993 la quale, nella Prima Parte, al primo paragrafo, riconoscendo come obiettivo prioritario della comunità internazionale: “La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso” annovera la violazione dei diritti fondamentali della donna fra le violazioni dei diritti umani. Ancora con la Legge del 27 giugno 2013 n. 77 l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 volta ad armonizzare la legislazione degli Stati aderenti, europei e non, al fine di prevenire la violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica. Infine, con il Decreto legislativo del 14 agosto 2013 n. 93, convertito in Legge del 15 ottobre 2013 n. 119 sono state introdotte una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme.

Dai documenti citati ne consegue per violenza di genere è da intendersi ogni forma di violenza esercitata nei confronti della donna “perché donna” (fisica, psicologica, sessuale, economica, e qualsiasi altra forma di violenza che incida sulla dignità, integrità e libertà delle donne), che può manifestarsi in diversi luoghi e tipi di relazioni, riconducibili alla dimensione privata come a quella pubblica. Nel linguaggio corrente poi, in un rapporto di genere a specie, si parla di femminicidio per indicare, prevalentemente, l’appartenenza della vittima al sesso femminile e l’eliminazione fisica della donna (la forma estrema di violenza di genere contro le donne).

A riguardo va precisato che la Legge n. 119 del 2013 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, per femminicidio appunto, ma ha aggravato la sanzione prevista in relazione ad alcune categorie di reati, come quelli connessi alla violenza sessuale, ai maltrattamenti e allo stalking, i quali il più delle volte esprimono la parte più allarmante del fenomeno. Anche perché esistevano già nel codice penale diverse ipotesi fattispecie di omicidio aggravato, punite con l’ergastolo, le quali in qualche modo già si richiamano al movente di genere dell’autore, e che come tali, possono riguardare tanto l’uomo quanto la donna.

Basti pensare, ad esempio, all’omicidio connesso al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 576, comma 1, n. 5, del codice penale); oppure all’omicidio commesso in occasione della perpetrazione di uno dei delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, articolo 576, comma 1, n. 5, codice penale).

Se dunque la violenza di genere esprime la matrice comune di ogni forma di violenza contro le donne, fino ad arrivare al femminicidio, il problema non è solo della società. È un problema culturale, di quella cultura che contribuisce all’accettabilità sociale della violenza sulle donne. Solo partendo dall’idea che il concetto di genere è un prodotto culturale e sociale soggetto a mutamento, è possibile criticare l’oppressione contenuta nelle relazioni di genere così come la tradizione le ha stabilite.

Concludendo, piuttosto che una politica di valorizzazione del “penale”, occorre una politica mirata a predisporre efficaci misure volte alla rimozione delle ragioni sociali, economiche e culturali che tuttora sorreggono il dominio maschile, le quali hanno a che fare non con l’identità delle persone ma unicamente con le molteplici discriminazioni, di diritto e di fatto, ancora esistenti tra uomini e donne e con le loro disparità di condizioni sociali.