La certezza del diritto è un bene importante, soprattutto se si vive all’interno di una cultura giuridica di  Civil  law

Cittadino, devi poter essere libero di escludere una o più persone in particolare dalla tua successione ereditaria.

Devi poter essere libero, con certezza giuridico-legale, di destituire uno o più fra i tuoi successibili, papabili eredi legittimi,  dai tuoi beni, dal frutto del tuo sudato lavoro di una vita, per il tempo in cui avrai cessato di vivere, fra “mille” e più anni. Il testamento è strumento, patente nonché veicolo di libertà: perché non renderlo anche legalmente, espressamente, strumento della libertà di diseredare qualcuno? Devi aspettare che la Corte di Cassazione si esprima favorevolmente su un tuo eventuale testamento poi impugnato giudizialmente, per poter avere la certezza che la tua volontà  mortis  causa  sarà realizzata ed effettivizzata secondo i tuoi sentimenti di una vita intera? Ragazzi, se non sono anche questi i diritti civili importanti, di quali libertà civili parliamo!?

È opportuno che uno Stato laicamente liberale non ponga davanti alla libertà di diseredare limiti anacronistici, come la vecchia dottrina del perdono a cui nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento molti civilisti erano legati.

La diseredazione è un diritto civile che invoca un proprio posto specifico ed organico nel codice civile italiano, posto che ancora non ha avuto. Pur avendo di mira la dimensione patrimoniale dell’individuo testatore davanti alla vasta sfera di parentele, la diseredazione è un istituto che parte dall’io con i suoi sentimenti, con il suo vissuto socio-familiare, con i suoi drammi, con le sue vocazioni, con il suo proiettarsi in un eventuale domani in cui l’io stesso diventerà un non-più-io, e il frutto patrimoniale del proprio lavoro andrà a chi aprioristicamente vanterà un diritto astratto in virtù di ancor più astratti vincoli di parentela.

Il testamento, stando al dettato legislativo testuale di cui all’art. 587 del codice civile, serve per disporre dei propri beni per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere. Esso serve quindi non solo per attribuire ma anche per escludere, e la volontà  mortis  causa  può manifestarsi non solo con un carattere positivo-attributivo ma anche negativo-ablativo.

La giurisprudenza italiana è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla questione dell’ammissibilità o non ammissibilità della clausola diseredativa, ossia della clausola testamentaria in cui il testatore dispone di voler escludere, dal quadro dei propri successibili, uno o più soggetti che altrimenti sarebbero  ex  lege  vocàti a succedergli  mortis  causa  nella titolarità dei rapporti patrimoniali. Il contenuto di un testamento può anche essere meramente o puramente diseredativo, quando il testamento – anche olografo – non contiene disposizioni di altro tipo: quando si ha una diseredazione senza alcuna attribuzione, nemmeno implicita.

Le sentenze, sia di merito che di legittimità, forniscono nel tempo soluzioni di diverso orientamento e di differente impianto logico. Il legislatore del codice civile previgente (del 1865) escluse volutamente l’istituto in commento perché da un lato ritenuto immorale dalla allora dominante dottrina del perdono e, d’altro canto, poiché riteneva che a farne le veci fosse l’istituto della indegnità a succedere, confondendo evidentemente il carattere tutto privato del regolamento negoziale ablativo-destitutivo della diseredazione, con la matrice pubblicistica e tassativamente tipizzata della indegnità.

L’esclusione della diseredazione dal codice del 1865 tracciò la strada all’altra omissione, quella del codice del ’42, attualmente in vigore.

Si sono susseguite numerose pronunce dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri; una rilevante pronuncia giurisprudenziale in materia è quella della Sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012. La Corte ha affermato che la mancanza in un testamento di una disposizione attributiva non equivale all’assenza di una valida manifestazione di volontà, bensì ad una specifica espressione volitiva, idonea di per sé ad integrare la funzione negozialtestamentaria di regolamentare e orientare la successione  post  mortem  del disponente.

Il nostro ordinamento giuridico presta una tutela forte al diritto del legittimario a succedere nella quota di legittima (o di riserva), in virtù di concezioni novecentesche – figlie del tempo di entrata in vigore del codice civile vigente – inerenti al solidarismo di stampo familiaristico, che garantisce loro una vera e propria transtitolarità necessaria nei beni interessati dalla successione ereditaria del loro congiunto dante causa.

Una disposizione testamentaria volta a diseredare un soggetto qualificato quale legittimario non è ritenuta valida ed efficace nel nostro panorama giurisprudenziale, e nemmeno secondo le affermazioni pretorie della nota sentenza n. 8352 del 2012.

Per una parte della dottrina, la disposizione testamentaria volta a diseredare un erede legittimario sarebbe nulla (quindi radicalmente e irrimediabilmente invalida) perché contraria a norme imperative, quali l’art. 457, comma 3, c.c., il quale sancisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Tale articolo è stato valutato e ritenuto il prodotto della discrezionalità del legislatore ordinario nell’adempiere alla riserva di legge ordinaria in tema di limiti della successione testamentaria, ex art. 42, comma 4, Cost.

La tutela più adeguata da offrire in capo ai soggetti legittimari diseredati risulta essere quella della possibilità di agire in riduzione per garantirsi la quota di legittimità. Se il legittimario diseredato rispetta e accetta la volontà del  de  cujus  e lascia prescrivere il termine entro cui agire in riduzione, il testamento diventa inattaccabile anche nella parte ove si palesa la clausola diseredativa.

Può sembrare triste la diseredazione, e magari in tali casi in effetti lo è, ma il diverso istituto – con funzione pubblicistica e non (solo) privatistica – della indegnità a succedere non riesce a tutelare e garantire la libertà del testatore nel suo pieno esplicarsi.

Ho avuto modo di trattare dal punto di vista tecnico la questione diseredativa in varie delle mie pubblicazioni di carattere giuridico. Nelle mie monografie “La diseredazione tra giurisprudenza e problemi operativi. Breve vademecum per gli studenti e per gli operatori del mondo forense e notarile” (gennaio 2016), e “Testamento e autonomia. Norme, giurisprudenza, critiche dottrinarie e filosofia” (ottobre 2018), ma anche in “Elettività negoziale soggettiva ed oggettiva tra prelazione, ‘disprelazione’ e destinazioni proprietarie” (gennaio 2018). Ed anche in alcuni dei miei articoli, come in “La diseredazione” (2014), “Exheredatio ed evoluzione della libertas testandi” (2015), “Attività negoziali a causa di morte e testamento” (2015), “Autonomia testamentaria: disciplina, fenomenologia, ermeneutica” (2015), “Aspetti problematici delle clausole testamentarie” (2015), “Dottrine sull’autonomia negoziale e testamento” (2015), “VBI TESTAMENTUM, IBI LIBERTAS: VBI LIBERTAS, IBI NOVA EXHEREDATIO” (2015), “Alcuni autorevoli pareri sulla destituzione testamentaria” (2015).

Con una rilevante riforma del 2012, di fronte all’ultima parte dell’art. 448-bis c.c., comunque, si è parlato di una forma tipica di diseredazione, proprio come si è salutato questo punto della riforma del 2012 quale elemento di novità enorme, pur nella marginalità dell’ipotesi regolata. Una norma dettata in tema di diritto ed obbligo agli alimenti ha introdotto una piccola rivoluzione in materia di successione testamentaria. Ciò in quanto la disposizione codicistica introdotta, interpolando l’art. 448 c.c., oltre a sollevare il figlio dall’obbligazione legale di prestare gli alimenti nei confronti del genitore interessato da una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha sancito la possibilità di escludere dalla successione il genitore che abbia commesso fatti non integranti le fattispecie tassativamente elencate nell’art. 463 c.c. sui casi di indegnità a succedere. Tuttavia ciò non basta.

La diseredazione è un diritto civile che aspetta di essere riconosciuto  inequivocabilmente  e di essere  compiutamente disciplinato dal legislatore italiano, in adesione ad una concezione effettivista di plenilibertà testamentaria davanti ad uno Stato laico-liberale. Dopo le tante argomentazioni di carattere tecnico-giuridico e scientifico che ho analizzato in una mia monografia intitolata “La diseredazione tra giurisprudenza e problemi operativi” edita nel 2016, dedicata integralmente alla questione diseredativa, e riprendendo alcuni miei precedenti articoli, ho avuto modo di scrivere quanto segue:

“Il testamento, così, diviene uno strumento di governo di una sfera fenomenologica giuridicamente rilevante, di un piano patrimoniale connesso alla persona, e quindi, in fin dei conti, di una dimensione dell’essere che si fa (più) libertaria, in una libera e sempre revocabile ridefinizione volizionistica del dover essere privatistico-autodeterminazionistico. Non si tratta di voler edificare, pseudo-nietzschianamente, uno  übertestament, ma di rendere pienezza al contenuto oggettivo implicato nel senso delle terminologie legislative per come esse si presentano effettivamente all’interprete”.

Se oggi si dà rilievo al significato neutrale del termine “disporre” che viene utilizzato dal legislatore nell’art. 587 c.c. per definire la funzione del testamento, occorre comunque avere una disciplina giuridica certa, espressa, non lacunosa e che aumenti il grado nonché il livello di certezza del diritto, in uno Stato di diritto liberalcostituzionale quale il nostro.

Con una auspicabile riforma che possa finalmente riconoscere, garantire con certezza e disciplinare organicamente sistemizzando il diritto di diseredare nell’ordinamento giuridico italiano, a rigor di ragion pratica non ci sarebbe l’incertezza del diritto che ancora, ahinoi, echeggia sulla questione diseredativa italiana.

La certezza del diritto è un bene importante, soprattutto se si vive all’interno di una cultura giuridica di  Civil  law.


FontePhoto by Scott Graham on Unsplash
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Luigi Trisolino, nato l’11 ottobre 1989 in Puglia, è giurista e giornalista, saggista e poeta, vive a Roma dove lavora a tempo indeterminato come specialista legale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Dipartimento per le riforme istituzionali. È avvocato, dottore di ricerca in “Discipline giuridiche storico-filosofiche, sovranazionali, internazionali e comparate”, più volte cultore di materie giuridiche e politologiche, è scrittore e ha pubblicato articoli, saggi, monografie, romanzistica, poesie. Ha lavorato presso l’ufficio Affari generali, organizzazione e metodo dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso la direzione amministrativa del Comune di Firenze, presso università, licei, studi legali, testate giornalistiche e case editrici. Appassionato di politica, difende le libertà e i diritti fondamentali delle persone, nonché il rispetto dei doveri inderogabili, con un attivismo indipendente e diplomatico, ponendo sempre al centro di ogni battaglia o dossier la cura per gli aspetti socioculturali e produttivi dell’esistere.

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