
Con un testo di 99 pagine, il giudice Nicolò Zanon ha redatto le motivazioni della Corte Costituzionale in merito alla disamina e, successivamente, all’approvazione dell’Italicum, la nuova legge elettorale valida, al momento, solo per la Camera.
Prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il sistema elettorale dovrà essere limato su alcuni aspetti che la Consulta tiene a precisare.
Innanzitutto, la difformità fra Camera e Senato non deve impedire al Parlamento, nel suo unicum, di far rispettare quei criteri di rappresentanza e governabilità di cui è sempre stato promotore. “La Costituzione – spiega la Consulta nel suo comunicato stampa – non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.
Il primo punto su cui la Corte Costituzionale si è espressa è la “non irragionevolezza” del Premio di Maggioranza assegnato al partito che raggiunge il 40% dei voti. Per tale lista, infatti, sarebbero garantiti ben 340 seggi alla Camera, con lo scopo di “bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”.
Bocciato, invece, il ballottaggio, considerato “lesivo” perchè, nel secondo turno previsto dall’Italicum, il partito vincitore avrebbe ottenuto i 340 seggi indipendentemente dalla soglia minima di consensi raggiunti. Il rischio è che “il premio attribuito al secondo turno resti un premio di maggioranza e non diventi un premio di governabilità“. In questo modo, il premio deve sottostare alla regola costituzionale “di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto“. Aggirando questa importante controindicazione “una lista potrebbe accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno“.
Le motivazioni di Zanon sembrano non intaccare, invece, il ballottaggio per l’elezione dei Sindaci, scelta diretta per una carica monocratica.
Altro argomento scottante sono i capilista bloccati. Ancora una volta, la Corte Costituzionale viene incontro all’elettorato allegerendo un documento opulento e rendendo accessibili le urne persino alla più confusa e poco informata pancia popolare. A differenza del Porcellum, con liste incostituzionalmente bloccate nella loro interezza, l’Italicum legittima qualsiasi margine di scelta per gli aventi diritto al voto. Qui le liste, di dimensioni notevolmente ridotte, vengono presentate in cento collegi plurinominali, il capolista bloccato vedrà il proprio nome sulla scheda e l’elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze. Sempre secondo Costituzione, i capilista assurgerebbero così al ruolo di rappresentanti dei partiti, intesi come “associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale”.
Non decade neppure la validità delle multicandidature, ma il candidato non potrà più scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere eletto. Ne va del principio di uguaglianza e della personalità del voto. Andrebbe, inoltre, sostituita la norma del sorteggio della scelta con un parametro legislativo più adeguato e rispettoso della volontà del cittadino.























