Considerazioni di un Difensore del Vincolo

Si pone all’attenzione dei lettori l’iniziativa del Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati di rendere fruibile il Regolamento del medesimo servizio che è stato promulgato mediante un Decreto di Promulgazione del Regolamento SDAFS di S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ove opera il servizio giuridico-pastorale.

Il testo normativo è un unicum nel panorama nazionale italiano ed è il frutto di un servizio che ormai da 7 anni manifesta la sollecitudine pastorale dell’Arcivescovo e dell’intera Comunità cristiana, alla luce del più recente Magistero pontificio volto a favorire un clima di accoglienza nei confronti di ogni fedele, qualsiasi sia la sua condizione personale e, specificatamente, matrimoniale. Inoltre, il testo pubblicato si presenta agile e molto chiaro, pensato per organizzare e comprendere una delle novità volute da papa Francesco nel m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus pubblicato nel 2015 ossia: l’indagine pregiudiziale o pastorale, da intendersi come un servizio ecclesiale dalla duplice natura giuridico-pastorale che vede il coinvolgimento di diversi soggetti i quali, a vari livelli (Vescovo, sacerdoti, operatori della pastorale e della giustizia), si pongono in ascolto ed a disposizione delle diverse fragilità matrimoniali in modo particolare quei fedeli che vivono una crisi matrimoniale o desiderano fare chiarezza sulla validità o meno del loro matrimonio. Per comprendere bene questa nuova pubblicazione  si propone di seguito in interessante commento del Dott. Vito Giannelli, Difensore del Vincolo del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese.

***

In data 13 maggio 2023 è stato promulgato il Regolamento del Servizio diocesano per i fedeli separati dell’Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie REGOLAMENTO SDAFS – ARCIDIOCESI DI TRANI BARLETTA E BISCEGLIE. Un testo agile e molto chiaro per comprendere una delle novità volute da papa Francesco nel m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI) pubblicato nel 2015 ossia: l’indagine pregiudiziale o pastorale, da intendersi come un servizio messo a disposizione delle diverse fragilità matrimoniali in modo particolare quei fedeli che vivono una crisi matrimoniale o desiderano fare chiarezza sulla validità o meno del loro matrimonio.

Leggendo il Regolamento ben strutturato ed articolato, in qualità di Difensore del Vincolo (DV) che lavora da molti anni presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (TEIP), sono rimasto positivamente colpito dall’impegno e dalla serietà con cui è stato compiuto il lavoro redazionale del testo ed ho percepito che meritasse alcune note di apprezzamento per evidenziare e valorizzare un servizio ecclesiale, tanto auspicato da papa Francesco, e ben recepito dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Il documento normativo è composto da una Premessa dell’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzio, da 12 articoli, un’appendice con un glossario, il quale contiene opportune descrizione di alcuni termini ricorrenti nel Regolamento, un commento del logo del Servizio diocesano ed informazioni utili su come prendere contatti con questo servizio giuridico-pastorale.

La Premessa è densa di riferimenti dottrinali attingendo a piene mani sia dagli insegnamenti dei Sommi Pontefici sia dalle norme canoniche che regolamentano il Servizio di consulenza ecclesiale nelle Regole Procedurali del M.P. MIDI. Opportunamente si accenna al cammino redazionale della norma regolamentare.

L’Art. 1 del Regolamento si occupa della formale istituzione del Servizio diocesano e specifica l’accesso al suo archivio tenendo presente la normativa sugli archivi e l’esigenza di garantire la privacy e la riservatezza.

L’art. 2 chiarisce la natura del Servizio diocesano facendo riferimento all’art. 6 RP e art. 2 § 3 sottolineando la cura pastorale dell’Arcivescovo richiamando il can. 381§ 1.  Dal punto di vista del Difensore del Vincolo condivido l’art. 3 intitolato “Finalità e destinatario del servizio diocesano”. Infatti,  con una bella sintesi si chiarisce che il Servizio diocesano ha un “orientamento pastorale” per chi sta vivendo una “crisi coniugale” ma anche canonico “per quei fedeli cattolici che sono separati di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio”. Tutela in maniera encomiabile l’indissolubilità del vincolo il richiamo all’istituto della separazione manente vinculo (cann. 1151-1157). Infatti, sempre i fedeli possono richiedere il decreto canonico dell’Ordinario.

Anche il puntuale riferimento alle procedure amministrative e non strettamente giudiziali quali l’inconsumazione e in favore della fede, è altrettanto segno di una grande professionalità e competenza con cui è stato stilato il presente Regolamento.

Il ruolo pastorale del Servizio diocesano rifulge all’art. 3 § 1 n. 4 dove si  fa riferimento al tentativo di una possibile riconciliazione tra i coniugi. Solo ove non sia possibile la riconciliazione si può pensare a raccogliere elementi utili per valutare la possibilità di introdurre una causa per la dichiarazione di nullità. Stabilito con chiarezza l’ambito della competenza del Servizio diocesano, il Regolamento passa alla descrizione della composizione e al profilo dei membri.

L’art. 3 RP. del MIDI stabilisce, poi, che l’indagine sarà affidata dall’Ordinario del luogo a persone idonee che abbiano competenza non solo canonistica. Sicché la norma dopo aver menzionato il parroco proprio e il parroco che ha preparato i coniugi alle nozze, richiama che questo compito può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario. Di  questa tematica se ne occupa l’art. 4 del Regolamento disponendo la durata quinquennale dell’incarico e si specifica la competenza dei membri del servizio diocesano nell’ambito teologico, giuridico, morale e psicologico, unita ad una necessaria “sensibilità pastorale”.

Caratteristica questa a nostro parere indispensabile essendo il servizio fornito di natura anche professionale oltre che pastorale ed inserito nella pastorale famigliare. Ecco perché a queste persone oltre alla preparazione accademica personale si richiede anche altre importanti caratteristiche personali cioè correttezza morale, integrità di fama, esperienza nella scienza canonica, sensibilità alla pastorale famigliare e della mediazione. Poiché il lavoro che si deve svolgere non è individuale ma è stato pensato fin dall’inizio come di equipe all’art. 4 § 6 è previsto un incontro almeno trimestrale con invito da parte del Responsabile del servizio almeno 15 gg. prima, al fine di compiere una verifica sull’andamento del Servizio diocesano e suggerire migliorie allo stesso e alla pastorale familiare per una migliore preparazione al sacramento del matrimonio alla luce di problematiche riscontrate durante le consulenze.

Il Servizio diocesano non è lasciato solo ma a norma dell’art. 5§ 2 n. 4, che richiama gli art. 1 e 3 RP., il Vescovo ha il compito di «vigilare, coadiuvato dal Responsabile, che il Servizio diocesano sia un luogo qualificato di servizio ecclesiale, pastorale e giuridico e che garantisca una consulenza a vari livelli compiuta con competenza e prudenza ed avendo sempre la cura di evitare sbrigative conclusioni che possano generare dannose illusioni o danneggiare la finalità per un eventuale via processuale di nullità matrimoniale o ancor più impediscano una chiarificazione preziosa per la pace della coscienza dei fedeli».

Si tratta di un’opera di impulso, di vigilanza, di coordinamento e vicinanza. Il Vescovo infatti deve evitare che i fedeli in nome di un errato pastoralismo vengono inviati con superficialità alla via giudiziaria della dichiarazione della nullità matrimoniale.

Centrale nella economia del documento normativo in esame è poi l’art. 6 dedicato ai compiti del Responsabile del Servizio diocesano. Dal testo della noma si comprende che è lui ad essere il motore del Servizio diocesano dopo gli input ricevuti dall’Arcivescovo. Riteniamo utile la disposizione dell’art. 6 § 2 n. 7 che  prevede  tra i suoi compiti il dover tenere i necessari rapporti con il tribunale diocesano ed il tribunale interdiocesano[1].  Infatti, è proprio tra i membri del tribunale interdiocesano che vi sono gli specialisti  giuridici che possono al meglio consigliare il fedele soprattutto ove le fattispecie si dimostrano più complesse. Sicché accanto all’opera di consulenza e vicinanza alle coppie in difficoltà, il Servizio diocesano offre anche una azione di promozione culturale con l’organizzazione di giornate di studio, di formazione e approfondimento.  In questa ottica è utile anche l’attenzione posta dal Servizio diocesano di offrire sussidi, vademecum[2] e quanto necessario per la divulgazione e conoscenza del Servizio anche con un apposito sito[3] presso cui reperire tutte le informazioni utili.

Come avviene la consulenza è specificato all’art. 8. Dal punto di vista prettamente giuridico ritengo di dover sottolineare alcuni aspetti interessanti: 1) il verbale da sottoscrivere al termine della consulenza con attenzione alla normativa sulla privacy; 2) vengono fornite le indicazioni per avviare l’iter della causa di nullità unitamente ai nominativi dei patroni iscritti all’albo;

Nel caso in cui il consulente non ravvisi la presenza di elementi per iniziare la causa, il fedele viene orientato per un cammino di accompagnamento evidentemente di foro interno secondo le indicazioni provenienti da Amoris Laetitia

Dal nostro punto di vista di Difensore del Vincolo, in tema di consulenza, abbiamo assai apprezzato che il Regolamento diocesano, all’art. 10 § 3 faccia espresso riferimento ai tre livelli in cui si articola la consulenza. Infatti, la qualificazione giuridica ovvero l’indicazione chiara dei capi di nullità deve avvenire solo da parte del patrono stabile o dell’avvocato di fiducia.

Prima di allora, riteniamo che nel primo e nel secondo livello di consulenza ci si deve limitare a sondare la presenza di un fumus nullitatis, la possibilità di avere la collaborazione dell’altro coniuge, la concreta possibilità di avere dei testimoni e delle prove documentali a sostegno della richiesta.

Questo perché solo il professionista giuridico può formulare la richiesta finale delle parti con il libello (cfr. art. 4 RP MIDI), che deve basarsi sempre su una corretta esposizione dei fatti ma deve essere corredato, anche, da fondate prove testimoniali (testimoni veramente a conoscenza dei fatti di causa!) ed eventuali documentazioni peritali. Ciò appare importante affinché non giungano al vaglio di un Tribunale ecclesiastico e dei suoi operatori (giudici, difensori del vincolo) cause approssimativamente ponderate, con testimoni ignari dei fatti, e/o con perizie non in linea con il Magistero e la costante Giurisprudenza Rotale

Infine, ha attirato la nostra attenzione di  canonista la parte dell’Appendice, curata da don Emanuele Tupputi[4], che riporta un glossario ben fatto ed utilissimo onde spiegare le espressione più complesse inerenti la consulenza matrimoniale.

Conclude il Regolamento il logo del Servizio diocesano che racchiude i tre verbi della pastorale familiare in favore dei fedeli separati, ovvero accompagnare, discernere ed integrare. E un utile riferimento su come contattare il Servizio diocesano e il rinvio al sito del medesimo, ove si trova una sezione di approfondimento di pregevole utilità in quanto raccoglie interessanti documenti, articoli e sussidi.

Auspico vivamente che il Regolamento del Servizio diocesano frutto di un’esperienza collaudata sia di aiuto per dare una debita attenzione a questo delicato ed importante istituto canonico, ancora poco conosciuto ma auspicato da papa Francesco, per garantire ai fedeli un valido servizio giuridico-pastorale atto a informare, consigliare e mediare nei casi in cui si è in presenza sia una crisi matrimoniale e/o di un’unione coniugale fallita.

Auguro vivamente che questo Regolamento, primo audace tentativo da quanto è entrato in vigore il m.p. MIDI (8 dicembre 2015), possa essere accolto in ambito ecclesiale ed essere di aiuto nelle altre Diocesi italiane.

Dott. Vito Giannelli,  Difensore del Vincolo TEIP

***

[1] Sul tema degno di nota: E. Tupputi, «Il “Tribunale della verità del vincolo sacro” a servizio della famiglia. Sfide e opportunità di collaborazione tra pastorale matrimoniale e tribunali ecclesiastici nella preparazione al matrimonio oggi», in fase di pubblicazione.

[2] A tal riguardo si rinvia a un testo in tal senso: E. Tupputi, Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale. Una guida per canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare, Rotas, Barletta 2019.

[3] Il sito del Servizio diocesano è presente nel sito ufficiale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie sotto la voce “Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati” (www.arcidiocesitrani.it).

[4] Responsabile del Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati e Giudice presso il TEIP.