Una giustizia lenta rischia di non essere più giustizia

La giustizia penale italiana necessita di novità che la smobilizzino, la dinamizzino, la efficientizzino, e non di tappabuchi rimediali che la smaltiscano, come se la questione giustizia fosse un corpo acritico a cui far perdere grassi senza curare lo sviluppo della massa muscolare di sistema.

Il diritto di difesa, che è anche il diritto alla   giusta   difesa dei propri diritti soggettivi, dei propri interessi legittimi e delle posizioni dei cittadini che chiedono verità processuali allo Stato, è ai sensi dell’art. 24 della Costituzione un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. I padri costituenti avevano anche evidenziato l’apertura a tutti della possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in uno alla garanzia per i non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, con appositi istituti giuridici. In Costituzione poi sono menzionati in generale gli incidenti che dalla fisiologia giudiziaria fanno scivolare la libertà personale e patrimoniale degli individui nella patologia: è stato così sancito che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Una ineliminabile ed invero più datata garanzia che la Costituzione appresta all’individuo nel campo giurisdizionale è la garanzia del giudice naturale, il quale deve essere precostituito per legge. Ciò ai sensi del primo comma dell’art. 25 della Costituzione.

La Carta costituzionale dispone solennemente, in una formula di sintesi efficace, che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. La legge, prodotto di un potere legislativo democraticamente rappresentativo del popolo italiano, non può essere soppiantata – nemmeno surrettiziamente – da altri poteri statutali che si occupano di altro. In un ordinamento costituzionale liberale infatti i poteri devono essere funzionalmente ed istituzionalmente distinti, divisi e distinguibili. Montesquieu in questo momento ci starà facendo l’occhiolino, da qualche parte.

I princìpi del contraddittorio tra le parti, della parità delle armi procedimentali per le parti, i princìpi di terzietà, imparzialità ed anzi neutralità del giudice quale organo equidistante dagl’interessi coinvolti  in ogni causa, ai sensi del secondo comma dell’art. 111 della Costituzione nonché ai sensi delle Carte sovranazionali ed internazionali, rappresentano dei valori incomprimibili.

L’art. 111 sancisce poi che la ragionevole durata dei processi deve essere assicurata dalla legge. La pietra d’angolo costituzionale del sistema processuale e della giustizia giusta in Italia si giuoca proprio sulla capacità di attuazione, ed evoluzione realizzativa, dei tanti princìpi disposti nell’art. 111, così come questo è stato riformato dalla legge costituzione num. 2 del 1999.

Vediamo la situazione della giustizia penale italiana con i dati numerici ufficiali, pubblicati dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale di Statistica e Analisi organizzativa.

Partiamo con i dati dei procedimenti penali pendenti in tribunale nell’anno 2015. Nei tribunali ordinari avevamo 1.313.577 procedimenti penali, di cui 565.596 in tribunale in composizione monocratica, 25.537 in tribunale in composizione collegiale, 348 in Corte d’assise e 722.096 in Uffici Gip e Gup.

Nel 2016 avevamo 1.187.734 procedimenti penali, di cui 534.037 in tribunale in composizione monocratica, 26.610 in tribunale in composizione collegiale, 332 in Corte d’assise e 626.755 in Uffici Gip e Gup.

Nel 2017 nei tribunali ordinari avevamo 1.165.339 procedimenti penali, di cui 578.760 in tribunale in composizione monocratica, 27.459 in tribunale in composizione collegiale, 344 in Corte d’assise e 558.776 in Uffici Gip e Gup.

Nel 2018 nei tribunali ordinari avevamo 1.157.500 procedimenti penali, di cui 597.657 in tribunale in composizione monocratica, 28.192 in tribunale in composizione collegiale, 423 in Corte d’assise e 531.228 in Uffici Gip e Gup.

Nel 2019 avevamo nei tribunali ordinari 1.152.240 procedimenti penali, di cui 605.399 in tribunale in composizione monocratica, 29.373 in tribunale in composizione collegiale, 415 in Corte d’assise e 517.035 in Uffici Gip e Gup.

Fino al terzo semestre del 2020, purtroppo segnato dal Covid, abbiamo avuto nei tribunali ordinari 1.193.329 procedimenti penali, di cui 649.007 in tribunale in composizione monocratica, 29.857 in tribunale in composizione collegiale, 430 in Corte d’assise e 514.035 in Uffici Gip e Gup.

Il singolare utilizzato per “tribunale” e  “Corte d’assise” è omnicomprensivo e sommatorio degli organi territorialmente competenti, sul piano nazionale italiano.

I dati parlano chiaramente a chi sa leggerli oltre le barriere dell’indifferenza e della prima apparenza: occorre fare ancora tanto altro, per assicurare efficienza al cittadino e in generale all’individuo.

Un sistema che assicuri efficienza e vitalità alla giustizia garantisce concretamente il rispetto per la libertà personale degli individui, i quali fino al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna sono ritenuti innocenti. La vitalizzazione del sistema giustizia non si accontenta di piccole mosse e di piccolissimi numeri: essa è il paradigma della vita stessa dello Stato di diritto neocostituzionale. La vitalizzazione efficientista e giustizialgarantista passa attraverso un riformismo dinamico, che soppesando le questioni sappia partire dai punti più dolenti in modo strutturale e non meramente rimediale.

Al contempo, in funzione generalmente preventiva, potremmo imparare ad aumentare e non diminuire l’importanza dell’educazione civica nelle scuole e nei luoghi di lavoro. I bambini che crescono e diventano adulti attraverso le ore di scuola, i lavoratori che tornano a casa dopo le loro ore di stress e fatiche, magari, potrebbero fare propri alcuni valori civici, e cadere meno in momenti di reato. Occorre anche investire molto in sicurezza, quella vera.

 


Fontehttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muzzi_Allegoria_della_Giustizia.jpg
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Luigi Trisolino, nato l’11 ottobre 1989 in Puglia, è giurista e giornalista, saggista e poeta, vive a Roma dove lavora a tempo indeterminato come specialista legale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Dipartimento per le riforme istituzionali. È avvocato, dottore di ricerca in “Discipline giuridiche storico-filosofiche, sovranazionali, internazionali e comparate”, più volte cultore di materie giuridiche e politologiche, è scrittore e ha pubblicato articoli, saggi, monografie, romanzistica, poesie. Ha lavorato presso l’ufficio Affari generali, organizzazione e metodo dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso la direzione amministrativa del Comune di Firenze, presso università, licei, studi legali, testate giornalistiche e case editrici. Appassionato di politica, difende le libertà e i diritti fondamentali delle persone, nonché il rispetto dei doveri inderogabili, con un attivismo indipendente e diplomatico, ponendo sempre al centro di ogni battaglia o dossier la cura per gli aspetti socioculturali e produttivi dell’esistere.

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