I requisiti di legge per fregiarsi di uno dei titoli più (ab)usati e (mis)conosciuti.

I requisiti di legge per fregiarsi di uno dei titoli più (ab)usati e (mis)conosciuti.

Da circa tre anni e mezzo, in Italia, per conoscere la definizione di una start-up non c’è bisogno di fare chissà quali sforzi o ricerche. Basta leggersi il Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, relativo alle “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito, con alcune modifiche, nella legge del 17 dicembre 2012 n. 221. Vi troverete la circostanziata descrizione delle caratteristiche che identificano una start-up, nonché dei requisiti che deve rispettare perché possa essere detta “innovativa”. Peraltro, la normativa è stata ulteriormente arricchita dal d.l. n. 76/2013 e dal d.l. n. 3/2015, entrato in vigore il 26 marzo 2015, cioè poco meno di un anno fa.

Vediamo, dunque, di scoprire come la legislazione vigente definisce una impresa innovativa:

L’art. 25 del d.l. 179/2012 così recita: «Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito “start-up innovativa”, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa […] le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione». L’articolo prosegue con l’elenco dei requisiti che tale società deve avere:

  • Il capitale sociale e i diritti di voto nell’assemblea ordinaria devono spettare a persone fisiche sin dal momento della costituzione dell’impresa e per i suoi primi 24 mesi di attività (in realtà, il requisito è stato poi soppresso dal d.l. n.76/2013).
  • la società deve essere costituita e deve operare per un tempo massimo di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • deve avere residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che in Italia sia presente una sua sede produttiva o filiale (modificato dal d.l. 3/2015);
  • la società, a far data dal secondo anno di vita, non può avere una produzione annua che, in totale, superi il valore di 5.000.000€;
  • la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico devono rappresentare il suo oggetto sociale prevalente, se non esclusivo;
  • la sua costituzione non deve essere effetto di una fusione, di una scissione societaria o di una cessione di azienda e neppure di un ramo aziendale.

Come vedete, si fa presto a dire “start-up”, ma è averne realmente i requisiti è meno semplice di quanto si possa immaginare.

Non è tutto. Bisogna anche dimostrare di rispettare almeno uno dei seguenti tre criteri: la società innovativa deve investire in ricerca e sviluppo non meno del 20% dell’importo maggiore tra costo e valore di produzione (ma il d.l. n. 76/2013 ha abbassato la percentuale al 15%); almeno 1/3 del suo personale deve essere altamente qualificato o, in alternativa, perlomeno 2/3 del medesimo personale deve avere una laurea magistrale; infine, la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale concernente una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale; in alternativa, deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa (secondo le integrazioni introdotte dal d.l. n. 76/2013).