SVOLTA NELL’ACCOGLIENZA O CLAMOROSO AUTOGOL?

Molto si sta discutendo della recente circolare che il Ministro dell’Interno ha emanato nei confronti dei competenti organi italiani, richiedendo condizioni più restrittive nel rilascio del permesso di soggiorno. Ma quali sono le reali condizioni in cui questo deve avvenire?

In base all’art. 5 c.2 del d. lgs. 286/1998, il rilascio del permesso di soggiorno compete al Questore di ciascuna Provincia, su richiesta dell’interessato e previo parere delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.  Il questore può altresì rifiutarsi di procedere, qualora ricorrano “seri motivi”, fatte salve condizioni connesse con “obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano” (c.6): è questa la norma che il Ministro evidenzia, il cui campo applicativo sembra alquanto incerto trattandosi di un’ipotesi residuale (che tuttavia concerne il 47% dei casi, a detta dello stesso Ministro). Ma non solo: viene richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 4455/2018), che si è recentemente pronunciata in merito all’applicabilità dei “seri motivi”: secondo gli Ermellini, tali devono essere individuati secondo indici soggettivi (quali i motivi che hanno spinto il richiedente asilo a lasciare il suo paese d’origine) e oggettivi (quali l’effettiva condizione socio-politica dello stato di provenienza) valutabili caso per caso.

Detto ciò, sembrerebbe una svolta nelle politiche dell’accoglienza, ma tuttavia non è così: la stessa sentenza di Cassazione ora citata opera argomentazioni supplementari oltre a quelle citate, che il Ministro non ha potuto (o voluto?) considerare nel suo documento.

Innanzitutto, nei punti successivi, viene considerata la condizione di “vulnerabilità” dello straniero: nient’altro che le conseguenze a cui lo straniero sarebbe sottoposto in caso di eventuale rimpatrio, che, oltre alle particolari condizioni socio-politiche del Paese d’origine, comprende anche la “mancanza delle condizioni minime” che compromettano “la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa”: ci riferiamo palesemente a condizioni economiche disastrose in cui il richiedente asilo versava nel suo Paese d’origine.

Visto il grande aumento del campo d’applicazione che deriverebbe, la Corte richiede un atteggiamento “restrittivo” nell’esame, la cui accettazione deve essere disposta solo “qualora derivi una grave sproporzione tra i due contesti di vita (paese di origine e attuale paese di residenza) nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile a una vita dignitosa”.

Importante è anche considerare (e la Cassazione lo ha fatto), l’art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, in quanto tale giuridicamente vincolante in tutti gli Stati Ue, tra cui l’Italia: recentemente è stata disposta l’attuazione dell’art. 19, che concerne la protezione dello straniero da estradizione o espulsione, qualora si preveda che questo possa essere sottoposto a pena di morte, tortura e trattamenti inumani degradanti (principio di non refoulement).

Tale assunto viene ribadito dalla L. n. 110/2017, che di fatto ha ampliato i “seri motivi”, rendendo ancora più complicato l’esame da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Veniamo ora agli “obblighi costituzionali e internazionali”: come non poter citare l’art. 10 Cost., in particolare il c.2, secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

Viene allora subito in essere l’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “ciascun soggetto ha diritto di cercare in altri paesi asilo dalle persecuzioni”, una valida base a partire della quale è stato costruito un sistema di tutela per la condizione dello straniero.

Il passo successivo avviene con la Convenzione di Ginevra del 1951, dove appare il riconoscimento dello status di “rifugiato”: secondo l’art. 1, tra l’altro è considerato rifugiato “chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

In forza di tale norma, sarebbe anche sufficiente un “timore” del soggetto di voler ritornare nello Stato di provenienza, il che, in linea con quanto precedentemente detto, porrebbe in netta prevalenza gli “indici soggettivi”, se vogliamo seguire un’interpretazione conforme all’art. 5 c.6 visto nel suo complesso.

Alla luce di quanto detto, mettiamoci nei panni della Questura al momento del rilascio del permesso di soggiorno: cosa ne verrebbe fuori? In conformità con gli obblighi internazionali sarebbe da considerare in prevalenza un indice soggettivo, in quanto basta il “timore” del soggetto di rientrare nel suo Stato d’origine: allora quale sarebbe l’indice oggettivo in grado di annullare tale prevalenza? E, anche volendo considerare tali indici oggettivi, non sussistono forse già condizioni socio-politiche, o gravi violazioni dei diritti umani, che spingano tali soggetti a chiedere rifugio in altro Stato? Se anche le condizioni economiche disastrose, la mancanza di beni di sostentamento nel Paese d’origine possono costituire valido motivo per l’accettazione del permesso di soggiorno, cos’altro potrebbe giustificare un diniego al permesso stesso da parte delle Questure? In conclusione, la circolare ministeriale di cui si parla, alla luce di quanto detto, non sfocia forse in una tautologia, e, quindi, in un clamoroso autogol?

Ai lettori l’ardua risposta.


1 COMMENTO

  1. Bella analisi. Ma tanto, veda, la fine che ha fatto il nostro art 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”. Quando gli U.S.A. (e l’Inghilterra) chiamano alle armi… la Costituzione diventa carta straccia. Così succede per la tutela, l’accoglienza e quanto altro di nobile l’uomo scrive sulle Carte.
    Non può riuscire l’Italia ad accogliere tutti questi cari fratelli africani e mediorentali, se non è:
    1) ben strutturata ed organizzata istituzionalmente e socialmente
    2) aiutata fraternamente dagli altri paesi europei.
    E’ ovvio che questa complessa vicenda (di cui quasi nessuno se ne importava fin quanto la sinistra era al governo) è troppo grande per una sola comunità. Al di là di ogni strumentalizzazione politica, deve essere risolta seriamente e possibilmente a partire dai loro paesi di origine. Come? Iniziamo ad additare le multinazionali che sfruttano quei territori e gli interessi anglostatunitensi (e francesi per quanto riguarda alcune regioni del Nord Africa). Solo dopo, possiamo riprendere la questione interna. Leviamoci dalla testa l’errore madornale che Salvini sia il problema relativo all’accoglienza sui migranti.

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