Quando se ne può chiedere la revoca? Cosa fare se un genitore ignora il figlio e non lo sostiene né affettivamente né economicamente?

Quando se ne può chiedere la revoca? Cosa fare se un genitore ignora il figlio e non lo sostiene né affettivamente né economicamente?

L’attenzione nazionale è da settimane catalizzata sul tema delle adozioni ed è di questi giorni la notizia che il Governo ha intenzione di mettere mano, entro il termine della Legislatura, ad una revisione organica della legge sulle adozioni.

Eppure, ci sono anche casi, e non sono pochi, in cui chi ha il dono della maternità o della paternità, invece di curare amorevolmente i figli, li ignora. Come comportarsi in questi casi e quando si perde la patria potestà (oggi si parla di “responsabilità genitoriale”) o se ne può chiedere la revoca?

Nel quadro, già trattato, diritto di famiglia, ci troviamo davanti ad una materia complessa e in questa sede non possiamo che limitarci a sommarie indicazioni. Nondimeno queste potrebbero risultare utili al coniuge che, in costanza di figli minorenni e di un genitore che non li sostiene in alcun modo, volesse agire civilmente contro l’inadempiente. Ricordiamo, per inciso, che la legge impone il mantenimento economico dei figli, anche maggiorenni, fino a quando questi non avranno raggiunto la piena indipendenza economica.

Bene, nel caso di cui discutiamo, chi intendesse chiedere la revoca della patria potestà di un genitore inadempiente, dovrebbe rivolgersi al Tribunale per i Minorenni che è il soggetto tutelato a decidere a riguardo della decadenza o della limitazione della potestà o, per meglio dire, della responsabilità genitoriale.

Stante l’articolo 330 del Codice Civile, la decadenza può essere imposta nel caso in cui un genitore venga meno o violi ai seguenti doveri: accudimento dei figli minori, rispetto dei precetti normativi attinenti all’assistenza e al mantenimento dei figli, alla loro istruzione ed educazione, abbandono del minore, abuso della responsabilità genitoriale con conseguente danno morale o materiale del figlio.

Ovviamente, prima di giungere a una sentenza di decadenza della potestà , si dovrà dimostrare che effettivamente il comportamento del genitore ha pregiudicato in modo grave il benessere psicofisico e l’armonica crescita del figlio. Trattandosi, infatti, di una pronuncia di particolare gravità, il giudice vi accederà solo nel caso in cui sia acclarato che si sta agendo, in modo autentico e legittimo, nell’interesse del minore.

Inoltre, la procedura prevede che l’udienza si svolga in contraddittorio e che si tenga in debito conto il parere di molteplici esperti – operatori sanitari, sociali, scolastici – nonché di testimoni e informatori nominati da una delle parti o dal Giudice stesso.

Qualora si giunga ad una pronuncia di decadenza, il genitore “decaduto” sarà comunque obbligato ad assicurare il mantenimento del figlio, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni del Giudice minorile e il suo comportamento sarà costantemente monitorato.