
“Bail-in”, “BRRD”, salvataggio banche, rischio dei risparmiatori, responsabilità del Governo, ingerenze dell’Europa: chi ci ha capito qualcosa? Abbiamo provato a chiedere lumi al dott. Michele Tucci, Direttore Generale della BCC – Banca d’Andria.
Direttore, cosa prevedono le nuove regole “anticrisi” per le Banche? Chi e perché le ha introdotte?
Le nuove regole sulla “Prevenzione e gestione delle crisi bancarie” sono state introdotte da due decreti legislativi (il 180 ed il 181 del novembre 2015) che hanno recepito la direttiva europea meglio nota come BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).
Vanno considerate come una sorta di risposta organica del legislatore europeo alla crisi iniziata nel 2007 e di cui ancora non se ne vede la fine, anche se sono innegabili taluni segnali di attenuazione di effetti negativi.
Queste nuove disposizioni introducono regole armonizzate in tutti i paesi europei atti a prevenire e a gestire le crisi bancarie. Hanno, inoltre, il dichiarato obiettivo di evitare che il costo dei salvataggi delle banche ricadano sui contribuenti.
È un provvedimento abbastanza complesso che prevede diverse cose: innanzitutto la costituzione di un’autorità indipendente di risoluzione delle crisi, che avrà poteri ampi per pianificare le gestioni delle crisi, intervenire per tempo, auspicabilmente prima del manifestarsi dei segnali evidenti di dissesto, e gestire la delicata fare di risoluzione della crisi.
Mette a disposizione delle autorità di risoluzione una serie di strumenti, tra cui il “bail-in”, idonei a consentire la prosecuzione delle attività di una banca in crisi, ma soprattutto a minimizzare gli impatti negativi sulla clientela.
E se queste misure non bastassero?
Il problema non è tanto quello di capire se le norme introdotte risultino sufficienti o meno a evitare che un intermediario vada in default, ma capirne la loro efficacia in termini di applicazione, di controlli sistematici, di risultati.
Come funziona il salvataggio e cosa si intende per “procedura di risoluzione”?
Per procedura di risoluzione dobbiamo intendere l’avvio di un processo di ristrutturazione che sarà gestito da un’autorità indipendente dalla banca oggetto di risoluzione. Si potranno cioè operare, ad esempio: sostituzioni dei vertici di una banca, nomine di nuovi amministratori, affiancamento di amministratori a quelli in carica ecc.
“Bail-in”: che vuol dire?
Letteralmente “salvataggio dall’interno”. Nella sostanza è lo strumento principe di tutta la fase di risoluzione.
A determinate condizioni, consentirà alle autorità di risoluzione di ridurre il valore di alcuni crediti ovvero la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e consentire, attraverso una ricapitalizzazione adeguata, la normale prosecuzione delle attività della Banca.
A quali intermediari bancari si può applicare la nuova disciplina introdotta e, quindi, il “bail in”?
Questo è indubbiamente uno degli aspetti più delicati di tutta la vicenda.
I processi di risoluzione delle crisi riguarderanno le cosiddette banche di “interesse pubblico”, cioè quelle banche che avranno superato specifici test. Per dirla con parole semplici, saranno quelle banche che, in caso di dissesto, potrebbero causare ricadute particolarmente pesanti, in termini economici, sociali ecc., su un territorio.
A tale riguardo, una delle perplessità evidenziate risiede nella sensazione che la direttiva sembrerebbe spostare l’interesse su taluni aspetti (dimensionale, economici, di percentuali di incidenza di un intermediario su un determinato territorio ecc.) piuttosto che sul risparmio in quanto tale.
Quali sono i contribuenti a rischio?
Si segue una gerarchia precisa che è la seguente:
- Azionisti (sono i proprietari della banca. A loro competerà lo sforzo più importante. Se saranno insufficienti i fondi di questa “categoria”, si passerà ad altro);
- Titoli subordinati;
- Obbligazioni ordinarie ed altre passività ammissibili;
- Depositi oltre i 100.000 euro (attenzione ai depositi! Il “fondo” di tutela previsto dalla legge riguarda i depositanti, per cui se una posizione è intestata a due persone la tutela sarà di 200.000 euro e così via).
Sono invece esclusi dall’applicazione del bail-in:
- I depositi fino ai 100.000 euro;
- Le passività garantite;
- I debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori.
Tutte le banche sono esposte nello stesso modo?
Tutte le banche, indipendentemente dalla loro dimensione, “peso” specifico su un dato territorio ecc., dovranno contribuire al fondo di gestione delle crisi che sarà opportunamente creato; invece, destinatarie, come detto prima, di un’eventuale processo di risoluzione saranno solo quelle che risulteranno da particolari test a cura dell’autorità per la risoluzione delle crisi.
Il problema vero è come fare a verificare lo stato di solidità di una banca. Oggi le norme che si ispirano ai dettati di Basilea (Balilea 2, terzo pilastro – trasparenza) impongono alle banche una serie di obblighi informativi (pubblicazioni di bilanci sui propri siti, esposizione e quantificazione del patrimonio occorrente a proteggere la banca dai vari rischi a cui è esposta, valutazione dei vari ratios patrimoniali ed economici ecc.). Tuttavia, la verità è che ci vorrebbero competenze specifiche e non tutti le posseggono. È opinione largamente condivisa, però, che almeno un paio di elementi sarebbe opportuno conoscere: il tier 1 capital (componente primaria del capitale di una Banca) ed il grado di svalutazione delle partite deteriorate, che in qualche misura potrebbero dirci quanto fieno c’è in cascina per i periodi in cui l’inverno farà sentire i suoi effetti.